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Bonus fiscale 50% - Risparmio energetico

La scheda informativa relativa agli interventi realizzati

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Deve contenere i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese, della struttura oggetto dell'intervento, i parametri per l'identificazione della tipologia di intervento eseguito, il risparmio annuo di energia primaria previsto, gli oneri economici sostenuti per l’intervento e per le spese professionali. 

Deve essere redatta secondo lo schema di cui all’Allegato E del DM 19 febbraio 2007 o - in caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e di installazione di pannelli solari - all’Allegato F dello stesso DM. Se sono stati eseguiti più interventi su uno stesso edificio o unità immobiliare, l’asseverazione, l’attestato di certificazione o qualificazione energetica e la scheda informativa possono avere carattere unitario.

Il termine per l’invio all’ENEA dei documenti decorre dalla data del “collaudo” dei lavori, a nulla rilevando il momento di effettuazione dei pagamenti (Risoluzione 244/E/2007 dell’Agenzia delle Entrate). Nel caso di interventi per i quali non è previsto il collaudo, come la sostituzione di finestre, la data di fine lavori può essere provata con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori o dal tecnico che compila la scheda informativa; non è invece ammessa l’autodichiarazione del contribuente (Circolare 21/E 23 aprile 2010.